ART.10 (Monitoraggio e valutazione di sistema)

  1. I percorsi di istruzione di cui al presente regolamento sono oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, anche attraverso l’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa.
  2. risultati di apprendimento dei percorsi di cui al presente regolamento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione.
  3. Il Ministro presenta al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto sui risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione di cui al presente regolamento e della valutazione dei risultati di apprendimento.

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