ART. 8 (Gestione amministrativo-contabile)

  1. Per la gestione amministrativo-contabile dei centri si applicano le norme contenute nel decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, e successive modificazioni.
  2. Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso i centri è effettuato da due revisori dei conti nominati ai sensi del regolamento di cui al comma 1 come modificato dall’articolo 1, comma 616, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermo restando che i centri devono essere inseriti in ambiti territoriali scolastici esistenti.

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