ART. 1 (Oggetto)
- Il presente regolamento detta le norme generali per la graduale ridefinizione ai sensi dell’articolo 11, a partire dall’anno scolastico 2013-2014, dell'assetto organizzativo e didattico dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ivi compresi i corsi serali, di seguito denominati centri, in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di seguito decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
- La ridefinizione di cui al comma 1, si realizza nel quadro della riorganizzazione di cui all’articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 64, comma 4, lettera f), del decreto-legge n. 112 del 2008, e riguarda i centri nei quali sono ricondotti, a partire dall’anno scolastico 2013-2014 e comunque entro l’anno scolastico 2014-2015, nel rispetto della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell’offerta formativa, i centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta di cui all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 29 luglio 1997, n. 455, e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi della scuola dell’obbligo e di istruzione secondaria superiore negli istituti di prevenzione e pena attivati ai sensi della normativa previgente.
- Per effetto della ridefinizione di cui al comma 1, i percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), realizzati dai centri di cui all’articolo 2, e nei percorsi indicati all’articolo 4, comma 1, lettera b), realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 4, comma 6.
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